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Disposizioni concernenti il Comune di Arzano: chiarimento dalla Regione Campania

22/10/2020 - La nota riguarda in particolare le disposizioni di cui al punto 4., 4.1. e 4.2., riguardanti la cd. “zona rossa” nel territorio del Comune di Arzano.

Con riferimento all’Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale-. Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)) e, in particolare, alle disposizioni di cui al punto 4., 4.1. e 4.2., concernenti la cd. “zona rossa” nel territorio del Comune di Arzano, VISTO il DPCM 10 aprile 2020, richiamato nell’Ordinanza n. 82/2020, SENTITA la competente ASL NA 2 Nord, si precisa quanto segue: 1. La sospensione non si applica alle attività commerciali e produttive site nell’area industriale esterna all’area urbana. 2. Con riferimento alle attività site nel centro urbano: la sospensione ed i limiti alla circolazione si applicano a tutte le attività diverse da quelle di cui agli allegati n.1 e n.2 al DPCM 10 aprile 2020, che si riportano in calce al presente atto. Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel citato allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva. 3. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, nonché per lo svolgimento delle attività - anche lavorative - relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi, per il cui espletamento è consentito anche l’allontanamento dal territorio comunale, ove necessario.

In allegato la nota

Al link l' ordinanza:

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-82-del-20-10-2020.pdf


Allegato: 1039_chiarimento-n-38-del-21-10-2020.pdf